CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA BENI E SERVIZI


1. Premessa
1.1Le presenti “Condizioni generali di fornitura Beni e Servizi” costituiscono parte integrante del Contratto (il “Contratto”), tra Quadranet S.r.l. (d’ora in poi anche “Fornitore”) ed il Cliente (d’ora in poi Fornitore e Cliente congiuntamente le “Parti”); più precisamente (i) la lettera di Offerta Economica, (ii) l‘eventuale lettera di Offerta Tecnica, sottoscritte dal Cliente per accettazione e/o (iii) l’eventuale Ordine d’acquisto del Cliente (l‘“Ordine“), unitamente alle (iv) presenti Condizioni Generali, costituiscono l’unico testo contrattuale che regolamenta i rapporti tra le Parti, ed espressamente sostituiscono qualsiasi dichiarazione, comunicazione, offerta, proposta, impegno reso o assunto prima della stipulazione del Contratto.
1.2 In caso di contrasto tra quanto previsto dai suddetti documenti si osserverà il seguente ordine di prevalenza: 1) Offerta Economica, 2) Offerta Tecnica, 3) Condizioni Generali, 4) Ordine d’Acquisto.
1.3 Qualsiasi modifica del Contratto non sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti.
1.4 Le presenti Condizioni Generali, il cui testo è disponibile anche on line nel sito di Quadranet S.r.l. al seguente indirizzo: www.quadranet.it si applicano, anche in futuro, a tutte le forniture di Beni e/o Servizi tra le Parti, salvo che non sia diversamente convenuto nelle successive offerte.
1.5 Quadranet Srl, al fine di attestare l’implementazione di un livello di sicurezza adeguato, ha messo in atto un serie di misure per aumentare la sicurezza e la riservatezza dei dati con il coinvolgimento di tutti i dipendenti e collaboratori. Il cliente riconosce che Quadranet Srl attua misure di sicurezza ritenute adeguate finalizzate al soddisfacimento ed al raggiungimento degli obiettivi della sicurezza delle informazioni, ovvero: riservatezza, integrità e disponibilità. Il cliente riconosce che Quadranet Srl è regolarmente sottoposta a verifica in base agli standard UNI EN ISO 9001 da parte di revisori indipendenti di terze parti, condividendo altresì che tutti i collaboratori hanno sottoscritto appositi accordi di riservatezza.

2. Oggetto del Contratto
2.1 Il Cliente affida al Fornitore l’incarico di effettuare la fornitura dei beni (i “Beni“) e/o di svolgere i servizi (i “Servizi“) indicati dettagliatamente nell‘Offerta Economica e/o Tecnica e/o nell‘Ordine.

3. Obblighi a carico del Fornitore
3.1 Il Fornitore eseguirà le prestazioni richieste sotto la propria responsabilità, con tempestività e diligenza professionale, mediante utilizzo della propria organizzazione e di personale autonomamente scelto ed adeguatamente formato per la corretta esecuzione degli stessi.
3.2 I Servizi saranno eseguiti in appositi spazi messi a disposizione del Fornitore ove saranno allestite idonee postazioni di lavoro per il personale dello stesso, il quale dovrà attenersi alle norme comportamentali in vigore per i dipendenti e i collaboratori del Cliente. E’ fatta salva la facoltà del Fornitore di eseguire in tutto o in parte i Servizi anche in remoto e di sostituire il personale incaricato della loro esecuzione, garantendo, in ogni caso, la tempestiva e corretta esecuzione dei medesimi.
3.3 Quadranet si riserva il diritto di affidare parte dei Servizi a ditte specializzate, debitamente addestrate ed abilitate allo scopo. Resta inteso che, qualora il Fornitore si avvalga di terzi per l’esecuzione dei Servizi, essa sarà responsabile per l’operato dei medesimi.
3.4 In caso di mancato, ritardato od inesatto adempimento delle prestazioni richieste, e fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, il Fornitore sarà responsabile solo per gli eventuali danni diretti subiti dal Cliente, e comunque in misura non superiore a quanto pagato dal Cliente al Fornitore in forza del singolo Contratto inadempiuto nel corso dei 12 mesi antecedenti l’evento che ha generato il danno. E’ quindi espressamente esclusa la risarcibilità degli eventuali danni indiretti, di qualsiasi natura, subiti dal Cliente, nonché la risarcibilità di qualsiasi ulteriore danno asseritamente sofferto, compresi eventuali danni per la perdita dei dati.
3.5 Il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 81/08 nonché delle licenze, autorizzazioni, permessi necessari al corretto e legittimo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.
3.6 Il Cliente solleva il Fornitore da qualsiasi responsabilità relativa ai dati contenuti e trattati all’interno degli hard disk e dei supporti di memorizzazione degli elaboratori del Cliente stesso.

4. Esecuzione e Controlli di Conformità dei Beni
4.1 Salvo sia diversamente previsto, i tempi di consegna sono indicativi e non essenziali, e sono subordinati alla effettiva disponibilità dei Beni. In ogni caso, i termini concordati si devono intendere prorogati qualora il Cliente richieda variazioni in corso d’opera, non provveda al versamento dei corrispettivi in maniera puntuale, non fornisca in tempo utile i dati e materiali necessari all’esecuzione della fornitura e, infine, qualora insorgano ritardi per cause indipendenti dal Fornitore, compresi ritardi comprovati di subfornitori, o per forza maggiore.
4.2 La garanzia del Fornitore circa la qualità dei Beni forniti viene prestata nei limiti di quanto indicato nell’Offerta Economica e nell’eventuale scheda tecnica dei Beni, che il Cliente dichiara di conoscere. Il Fornitore, nei predetti limiti, garantisce esclusivamente la conformità dei prodotti consegnati a quelli ordinati e non l’idoneità degli stessi a soddisfare specifiche esigenze dell’acquirente o di terzi, rilasciando al proprio Cliente l’esatta ed identica garanzia a sua volta ricevuta dai produttori originali.
4.3 Al ricevimento del prodotto, il Cliente è tenuto a verificare la conformità dello stesso all’Offerta del Fornitore. In difetto, la sottoscrizione del documento avviene a danno del Cliente, con la conseguenza che, una volta accettata la consegna, non potrà più essere opposta alcuna contestazione al Fornitore circa le caratteristiche di quanto consegnato.
4.4 Qualora la consegna non sia avvenuta per fatto non dipendente dalla volontà del Fornitore, essa si intende ad ogni effetto eseguita con semplice avviso di merce pronta e di conseguenza i rischi sui materiali si trasferiscono al Cliente.
4.5 La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, non rispondendo il Fornitore di eventuali furti e/o danneggiamenti e/o ammanchi totali o parziali. Il rischio del danno o della perdita del prodotto passa a carico del destinatario al momento della spedizione del bene (consegna del pacco all’Ufficio Postale di partenza o al Corriere incaricato del successivo recapito al Cliente).
4.6 La merce è spedita assicurata solo se espressamente richiesto dal Cliente, con un addebito del sovrapprezzo relativo al servizio.
4.7 Eventuali vizi occulti riscontrati tramite apposito collaudo e test dovranno essere denunciati al Fornitore entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Nel caso in cui il Cliente non effettui tale comunicazione, i Beni saranno considerati definitivamente accettati e conformi a quanto indicato in Offerta.

5. Obblighi a Carico del Cliente
5.1 Il Cliente si impegna a prestare al Fornitore tutta l’assistenza e la collaborazione necessarie per l’esecuzione dei Servizi ed in particolare a:
– mettere a disposizione del Fornitore la documentazione necessaria alla corretta esecuzione delle attività richieste;
– svolgere tempestivamente le obbligazioni assunte in forza del Contratto;
– comunicare le informazioni richieste dal Fornitore garantendone l’esattezza;– assicurare la collaborazione del proprio personale in tutte le incombenze che prevedono un diretto coinvolgimento dello stesso;
– garantire l’ambiente e le condizioni ottimali necessarie all’esecuzione del Contratto, nonché la loro conformità alle vigenti norme di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e appalti;
– eseguire una copia dei dati (back-up) prima dell’esecuzione di ogni intervento da parte del Fornitore.
5.2 Il Cliente, con la firma del Contratto, provvederà a consegnare al Fornitore, se necessario in considerazione del contenuto dei Servizi richiesti, il proprio documento della valutazione dei rischi (anche detto “DVR”) o documento in cui siano indicati i rischi specifici del sito ove verranno svolti i Servizi.
5.3 Il Cliente si impegna, a sua esclusiva cura ed onere, a fare sì che eventuali soggetti terzi con i quali la stessa abbia in corso rapporti contrattuali aventi ad oggetto prestazioni di servizi richiesti, forniscano al Fornitore tutto il supporto ragionevolmente necessario e utile a consentire la “migrazione” dei Servizi presso il Fornitore stesso, in tempo utile per la data di inizio della prestazione di Servizi.
5.4 Il Cliente si impegna a che tutto il materiale quale, ma non limitato a, software, hardware, immagini, contenuti, dati e informazioni, forniti o comunque messi a disposizione del Fornitore nel quadro e ai fini dell’esecuzione dei Servizi sia in conformità alle legge e non sia in violazione dei diritti di terzi con particolare riferimento alle norme in materia di diritti di proprietà industriale e d’autore, di pubblicità ingannevole e comparativa, di trattamento dei dati personali e di tutela dei consumatori sollevando il Fornitore da qualsiasi onere di controllo e verifica a detti fini.
5.5 Il Cliente si impegna per tutta la durata del Contratto e per i 24 mesi successivi alla sua scadenza, a non assumere o dar corso a rapporti di collaborazione – per qualsivoglia ragione o causa – con il personale di Quadranet S.r.l. impiegato nell’esecuzione del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto e richiedere, in ogni caso, il pagamento a titolo di penale di una somma pari ad un anno uomo di lavoro per ogni persona distratta secondo le tariffe in vigore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5.6 Le Parti convengono che i Beni e/o i Servizi si intendono destinati all’uso da parte della società Cliente che ne effettua l’acquisto, fatta eccezione per i casi gestiti tramite società finanziaria o di noleggio. Qualora il Cliente intenda acquistarli per rivenderli a soggetti terzi, dovrà informare il Fornitore prima dell’inoltro dell’ordine, ricevendo formale approvazione, fermo restando che, in difetto di tale comunicazione, i prodotti e/o servizi saranno destinati dal Cliente al proprio uso.

6. Obblighi del Fornitore in Relazione al Proprio Personale – Sicurezza sul Lavoro
6.1 Il Fornitore si impegna ad osservare, nei confronti dei propri incaricati e/o dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nonché le norme vigenti di cui ai contratti collettivi di lavoro applicabili, a prescindere dalla sua adesione alle associazioni di categoria, riconoscendo ai suoi incaricati e/o dipendenti un trattamento conforme a dette norme. Il Fornitore garantisce di non utilizzare, direttamente o tramite terzi, manodopera di età inferiore a quella minima prevista dalla legge. Il Fornitore eserciterà, in via esclusiva ed in completa autonomia, i poteri organizzativi, direttivi e disciplinari nei confronti del personale dipendente utilizzato per la corretta esecuzione delle attività relative al presente Contratto.
6.2 Il Fornitore garantisce l‘osservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche e, nel caso di attività svolte presso le sedi del Cliente ovvero presso altri locali da quest’ultimo indicati, s‘impegna a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale si attenga alle disposizioni ricevute dal Cliente nonché alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro e ciò anche con riguardo alle attrezzature, ai materiali ed agli impianti che avrà in uso, adottando all’uopo idonee misure preventive.
6.3 In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, il Fornitore si impegna a munire il proprio personale occupato nell’esecuzione die Servizi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

7. Corrispettivo, Modalità di Pagamento e Fatturazione
7.1 Corrispettivo, le modalità di pagamento e di fatturazione si considerano definite e concordate nell’Offerta Economica. Salvo sia diversamente stabilito, i prezzi indicati nell’Offerta sono al netto di qualsivoglia imposta o tassa, delle spese di trasporto, imballaggio e assicurazione.
7.2 I corrispettivi relativi ai Servizi saranno annualmente aggiornati, automaticamente e senza necessità di richiesta in qualsiasi forma da parte del Fornitore, nella misura del 100% della variazione assoluta dell’indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), relativo ai dodici mesi precedenti, senza che questo possa dar luogo a recesso dal contratto.
7.3 Nel caso di ritardo e/o mancato pagamento, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente gli interessi nella misura prevista dall’art. 5 del D. Lgs. 231/02 e s.m.i..
7.4 I pagamenti saranno sempre dovuti, indipendentemente da eventuali eccezioni o contestazioni sollevate dal Cliente che dovranno essere trattate separatamente.
7.5 Nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente, in tutto o in parte, nel pagamento anche di una singola rata, il Fornitore avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c., di sospendere il servizio fino a quando il Cliente non avrà integralmente eseguito il pagamento. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per un termine superiore a 30 (trenta) giorni, il Fornitore avrà facoltà di risolvere dal Contratto con decorrenza immediata dandone comunicazione per iscritto al Cliente.
8. Patto Di Riservato Dominio
8.1 Il Fornitore si riserva il diritto di proprietà dei Beni venduti fino al pagamento dell’intero prezzo di vendita pattuito. Ogni vendita è quindi effettuata con riserva di proprietà, ai sensi dell’art. 1523 c.c.
8.2 In caso di mancato pagamento, salva ogni richiesta di risarcimento danni da parte del Fornitore, quest’ultimo avrà diritto di richiedere il trasferimento immediato dei Beni, previo rimborso del valore residuo degli stessi ragionevolmente determinabile dal Fornitore, dedotti tutti gli oneri connessi al recupero dei Beni stessi.
8.3 Qualunque atto che, all’infuori di esplicito consenso scritto del Fornitore, richieda disposizione da parte del Cliente dei suddetti Beni prima del loro completo pagamento, così come ogni altra azione possa pregiudicare il diritto di rivendica, renderà il Cliente responsabile nei confronti del Fornitore.
9. Diritto d’autore, Marchi, Brevetti e Proprietà Intellettuale
9.1 Il Cliente riconosce che i diritti sui marchi, sui nomi commerciali, sui diritti d’autore, sui brevetti e altre proprietà intellettuali relative ai Beni, non gli vengono trasferiti, salvo diversa pattuizione espressa al riguardo.
9.2 Il Cliente si impegna a tenere indenne il Fornitore da ogni richiesta, danno e costo (comprese le spese legali riconosciute a titolo di indennizzo), in cui quest’ultimo dovesse incorrere sia a seguito del risultato delle modifiche sui Beni eseguite in conformità alle specifiche tecniche del Cliente, sia a seguito della violazione di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale derivante dalle anzidette modifiche.

9.3 Se un ordine include un software o un’altra proprietà intellettuale, esso è fornito al Cliente subordinatamente alla licenza di copyright e di utilizzo, le cui condizioni sono stipulate ai sensi degli accordi di licenza che accompagnano detti software e dette proprietà intellettuali. La presente clausola non potrà essere intesa quale riconoscimento di alcun diritto o licenza d’uso per alcun software o altra proprietà intellettuale e/o quale autorizzazione al suo utilizzo per uno scopo non espressamente consentito dall’accordo di concessione di licenza.
10. Durata
10.1 Salvo diverse previsioni espresse, il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata indicata nell’Offerta Economica o nell‘Offerta Tecnica e si rinnoverà tacitamente al termine del periodo originariamente pattuito, per successivi periodi di 12 (dodici) mesi, alle condizioni vigenti al momento del rinnovo, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo PEC o tramite lettera raccomandata a.r. entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza.
11. Clausola Risolutiva Espressa e Clausola Penale
11.1 Il Fornitore potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante invio di raccomandata a.r. o PEC, qualora il Cliente si sia reso inadempiente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni:
– mancato pagamento del canone decorsi 30 giorni dalla relativa scadenza;
– inadempimento degli obblighi espressamente previsti dall’art. 5 delle presenti Condizioni Generali;
11.2 Il Fornitore conseguentemente avrà pieno diritto di ottenere l’immediato pagamento dei corrispettivi maturati e non pagati sino a quel momento, maggiorati degli interessi di mora e di una penale corrispondente al residuo del corrispettivo pattuito per l’esecuzione dei Servizi ovvero al valore di tutti i canoni a scadere per l’intera durata del Contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno subito.
12. Recesso e Clausola Penale
12.1 In caso di recesso unilaterale dal Contratto da parte del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi non ancora saldati, comprensivi dei relativi interessi di mora e – a titolo di penale – al pagamento di un importo corrispondente al residuo del corrispettivo pattuito per l’esecuzione dei Servizi ovvero al valore di tutti i canoni a scadere per l’intera durata del Contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno subito.
12.2 Il Fornitore potrà recedere dal Contratto con effetto immediato, previa comunicazione per iscritto, nel caso in cui: (i) intervenga un cambiamento sostanziale nell’assetto e/o nelle modalità di controllo dell’impresa del Cliente; (ii) venga posta in liquidazione o cessi l’attività d’impresa del Cliente; (iii) venga presentata a carico del Cliente una domanda di sottoposizione ad una qualsiasi procedura concorsuale.
13. Confidenzialità
13.1 Le Parti si impegnano a mantenere confidenziale, a non comunicare e/o divulgare a terzi ed a non usare, salvo che al fine di adempiere agli obblighi di cui al Contratto e nei limiti previamente concordati per iscritto tra le stesse, qualsivoglia informazione commerciale, amministrativa, di marketing, finanziaria e/o di altra natura relativa all’altra parte, di cui vengano comunque a conoscenza durante il Contratto e/o in relazione al medesimo, salvo che per le informazioni di pubblico dominio. Le parti inoltre si impegnano a mantenere confidenziale e a non comunicare e/o divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, ad eccezione di quelle informazioni strettamente necessarie per adempiere al Contratto e/o richieste dalle autorità ai sensi di norme inderogabili. Le parti faranno quanto necessario, prendendo le necessarie iniziative anche presso il personale di cui possano, direttamente e/o indirettamente, avvalersi, per garantire in modo efficace e completo la natura confidenziale delle predette informazioni. Il presente articolo rimarrà valido ed efficace anche dopo lo scioglimento del Contratto per qualsivoglia motivo, per un periodo di 1 anno.

14. Trattamento dei Dati Personali
14.1. I dati personali forniti dal Cliente potranno essere trattati unicamente per l’esecuzione del Contratto (art. 6.1.b. Regolamento), compresa la gestione dell’anagrafica clienti e l’invio di comunicazioni di servizio in relazione all’esecuzione della prestazione richiesta, e per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1.c Regolamento). I dati potranno essere trattati solo da: soggetti autorizzati (art.29 Regolamento, ad esempio personale amministrativo e collaboratori); o nominati responsabili del trattamento (art. 28 Regolamento) o titolari autonomi del trattamento cui i dati possono essere comunicati per motivi di interesse pubblico o in adempimento ad obblighi di legge (ad esempio consulenti del titolare del trattamento, società che offrono servizi informatici e di supporto dell’attività aziendale, istituti di credito, autorità pubbliche). I dati del Cliente potranno altresì essere comunicati alla società controllante. I nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta dell’interessato. In merito all’esercizio dei diritti dell’interessato e agli altri diritti previsti dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation), si rimanda integralmente all’informativa clienti presente al seguente URL: 14.2 Qualora il Servizio preveda operazioni di trattamento di dati (personali o particolari) per conto del Cliente, del quale lo stesso sia Titolare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Quadranet S.r.l. si impegna ad accettare la nomina a Responsabile di tale trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento medesimo, con atto separato, allegato al presente contratto, che le Parti si riservano di formalizzare entro la data di decorrenza del servizio. In caso di cessione del Contratto, di subappalto o di subfornitura autorizzati, Quadranet S.r.l. s’impegna a far accettare al cessionario/subappaltatore/subfornitore l’eventuale nomina a Responsabile del trattamento. In tale sua attività di trattamento dei dati, Quadranet S.r.l. si impegna a rispettare le norme del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 nonché, a rispettare le eventuali istruzioni impartite dal Cliente.

15. Legge Applicabile – Foro Competente
15.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia, comunque derivante od occasionata dal Contratto anche per ciò che concerne l’interpretazione, esecuzione o risoluzione/cessazione dei rapporti ad esso inerenti sarà devoluta all’esclusiva competenza territoriale di Foro di Roma.
16. Responsabilità ai Sensi del d.lgs. n. 231/2001
16.1 Il Cliente prende atto che QuadranetSrl, onde prevenire la commissione di reati ai sensi del D. Lgs 231/2001, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza. Il Cliente, pertanto, assicura e garantisce che, nell’esecuzione del Contratto e, in generale, nello svolgimento della propria attività, agirà nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente si impegna, altresì, ad uniformarsi alle disposizioni ed ai principi indicati nel predetto Modello di Organizzazione e al rispetto del Codice di Comportamento di Quadranet, valevole ai fini del D. Lgs n. 231/2001, disponibili sul sito www.quadranet.it delle suddette prescrizioni potrà costituire causa di risoluzione, da parte di Quadranet S.r.l., del Contratto e di qualunque altro accordo esistente tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., fatta salva la facoltà di Quadranet S.r.l. di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
17. Disposizioni Generali
17.1 La circostanza che una delle parti non faccia valere, in qualsiasi momento, i diritti ad essa riconosciuti da una o più clausole del Contratto non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti né impedire a detta Parte di pretendere, in qualsiasi momento successivo, la rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi precetto contrattuale.
17.2 Qualora una delle clausole del Contratto dovesse essere dichiarata nulla od inefficace, il Contratto continuerà ad avere piena e completa efficacia per la parte non inficiata da detta nullità.
17.3 Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l’altra per danni, perdite, o impossibilità di prestazione/adempimenti causati da calamità naturali, stato di guerra o qualsiasi altra causa totalmente imprevedibile e al di fuori del proprio controllo. L’esonero di responsabilità di cui sopra è subordinato alla comunicazione scritta all’altra parte dell’evento di Forza Maggiore. Tale comunicazione deve essere effettuata dalla parte che subisce l’evento all’altra Parte entro il termine di 2 (due) giorni da quando l’evento si verifica o da quando sia possibile effettuare la comunicazione. Qualora l’evento di Forza Maggiore dovesse protrarsi per un periodo di oltre 7 (sette) giorni le Parti concorderanno ogni eventuale modifica che si rendesse necessaria al Contratto.

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